Art. 197

[1](Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

[2]Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu' Istituti superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e' costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'. ((Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere)).

[3]Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Testo vigente dal 27 maggio 1945, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art197 · fonte su Normattiva