Art. 208

[1](Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

[2]Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Universita' o Istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro puo' trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori delle Universita' o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Universita' o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie. Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facolta' e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti. Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministro lo schema dello statuto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art208 · fonte su Normattiva