Art. 216

[1](Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

[2]Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali e' tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potra' istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art216 · fonte su Normattiva