Art. 216
[2]Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali e' tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potra' istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva