Art. 23
[1](Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre,1927, n. 2105).
[2]I direttori delle Scuole di perfezionamento, dei Corsi di perfezionamento dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attivita' didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni,
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva