Art. 237

[1](Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]L'annessa tabella O determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio Istituto orientale di Napoli, per il Regio Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma. Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma e' devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento. I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti di cui all'art. 233, sono quelli stabiliti dalla tabella I.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art237 · fonte su Normattiva