Art. 244

[1](Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

[2]Il servizio di ruolo nelle Amministrazioni dipendenti dallo Stato e degli Istituti d'istruzione, nei quali l'onere del trattamento di quiescenza a favore del personale e' a carico dello Stato, prestato dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza, sono passati o passeranno al servizio del R. Istituto orientale di Napoli e' valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza. Analoga disposizione e' applicabile pei servizi pensionabili resi all'Istituto a favore dei professori dell'Istituto stesso che, dopo la citata legge 27 dicembre 1888, siano passati o passino ad un servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato. Il carico delle pensioni o delle indennita' ed assegni e' in tal caso ripartito tra lo Stato e l'Istituto, in proporzione degli stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art244 · fonte su Normattiva