Art. 53
[2]Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione.
[3]Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per piu' esercizi e' necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione. 87
[4]I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale puo' provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238
87Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".
Testo vigente dal 27 maggio 1945, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva