Art. 255Legge 16 giugno 1932, n. 812

Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U. Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola normale sono considerati come professori delle rispettive Facolta' universitarie.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art255 · fonte su Normattiva