Art. 255 — Legge 16 giugno 1932, n. 812
Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U. Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola normale sono considerati come professori delle rispettive Facolta' universitarie.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva