Art. 260

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1933 al 29 ottobre 1942. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 21, comma 3°, decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

[2]Il personale scientifico degli Osservatori astronomici, compresa la Stazione astronomica di Carloforte, e' costituito:

  • a)di quattro direttori, compresi nel numero dei professori di ruolo di cui alla tabella D;
  • b)del personale scientifico (astronomi di 1ª e 2ª classe; astronomi aggiunti, assistenti) di cui alla tabella P. Il personale tecnico e subalterno addetto agli Osservatori e' stabilito dalla tabella stessa. Il personale scientifico di cui alla lettera b) del comma primo, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori e' disposta dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 29 ottobre 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art260 · fonte su Normattiva