Art. 272

[1](Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, comma ultimo, e art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art272 · fonte su Normattiva