Art. 272
[2]Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva