Art. 284
[1](Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
[2]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva