Art. 284

[1](Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art284 · fonte su Normattiva