Art. 101

[1](Tab. E, nota n. 4, allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, 2° comma, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656).

[2]Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alla tabella B e delle Universita' e Istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in Universita' o Istituti superiori di cui alla tabella A, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualita' di professori universitari di ruolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art101 · fonte su Normattiva