Art. 101
[2]Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alla tabella B e delle Universita' e Istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in Universita' o Istituti superiori di cui alla tabella A, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualita' di professori universitari di ruolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva