Art. 290
[2]Presso la Facolta' di lettere e filosofia della R. Universita' di Roma e' istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese. Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; e puo' all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni. Presso la predetta Facolta' e' istituito, altresi', un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, e' a carico del bilancio dello Stato, ed e' ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva