Art. 290

[1](Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 1, comma 3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289).

[2]Presso la Facolta' di lettere e filosofia della R. Universita' di Roma e' istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese. Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; e puo' all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni. Presso la predetta Facolta' e' istituito, altresi', un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, e' a carico del bilancio dello Stato, ed e' ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art290 · fonte su Normattiva