Art. 315

[1](Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 137 del decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Universita' o Istituti superiori, conservera' ad personam l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sara' devoluto all'Universita' o Istituto superiore rispettivo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art315 · fonte su Normattiva