Art. 99

[1](Art. 84, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 3, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 - Art. 25, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, 3° comma, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 22, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

[2]Il trattamento economico dei professori di ruolo e' determinato: 1° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A e pei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni; 2° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella B, esclusi i Regi Istituiti superiori di scienze economiche e commerciali, dal regolamento interno di ciascuna Universita' o Istituto, nel quale non possono essere stabiliti emolumenti in misura inferiore a quella indicata nella tabella E, ne' superiore a quella stabilita per i professori di eguale anzianita' nel numero 1° del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 4, comma ultimo, del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art99 · fonte su Normattiva