Art. 31

[1](Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

[2]Il Ministero dell'educazione nazionale potra', su proposta delle Facolta' di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di citta' non sedi di Universita', accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art31 · fonte su Normattiva