Art. 324

[1](Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

[2]Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art324 · fonte su Normattiva