Art. 331

[1](Articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 459).

[2]I rettori delle Universita' e i direttori e rettori degli Istituti superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento e' dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo. Il modulo relativo sara' fornito alle Universita' e agli Istituti superiori dal Ministero dell'educazione nazionale. Per il conferimento della laurea o del diploma non e' dovuta alcuna tassa.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art331 · fonte su Normattiva