Art. 167
[2]Le Universita' e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facolta' indicate nell'art. 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facolta', Scuole e Corsi di cui sono costituiti. Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali portera' una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva