Art. 44

[1](Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]Ogni Universita' o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Universita' o Istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente T. U. per le singole categorie di personale. Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potra' essere superiore a quello risultante dalla attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. Il regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio delle Facolta' e Scuole interessate, nonche', ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze. Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art44 · fonte su Normattiva