Art. 50

[1](Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

[2]Nel caso di soppressione di Universita' o Istituti di cui alla tabella B gli immobili dello Stato, gia' a servizio delle Universita' o Istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o delle Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sara' invece dato in proprieta' ad Universita' o Istituti di cui alle tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi Istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualita' del materiale medesimo. Nel caso di soppressione parziale di Facolta' o Scuole anche appartenenti a Universita' o Istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale mobile gia' a servizio delle Facolta' o Scuole soppresse.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art50 · fonte su Normattiva