Art. 54
[2]I pagamenti per conto dell'Universita' o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidita', in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto superiore.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva