Art. 54

[1](Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]I pagamenti per conto dell'Universita' o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidita', in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto superiore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art54 · fonte su Normattiva