Art. 56

[1](Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Le Universita' e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non trattisi di contestazioni contro lo Stato. Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art56 · fonte su Normattiva