Art. 203
[1](Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227).
[2]I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Universita' e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Alle Universita', e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva