Art. 203

[1](Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227).

[2]I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Universita' e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Alle Universita', e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art203 · fonte su Normattiva