Art. 334

[1](Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art334 · fonte su Normattiva