Art. 334
[2]Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva