Art. 61
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Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita', giuridica. Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento. La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva