Art. 62

[1](Art. 14, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge, 25 settembre 1924, n. 1585 - Art 11, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176).

[2]L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. I professori delle Universita' e degli Istituti di cui alle tabelle A e B sono professori di Stato; la condizione giuridica dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella B e' uguale a quella dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella A.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art62 · fonte su Normattiva