Art. 76
[2]Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facolta' o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facolta' o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalita' e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, gia' scelto da una Facolta' o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.
[3]Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Universita' o Istituti superiori il Ministro puo', dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Universita' o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato. 329
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1969, n. 910
329La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La validita' delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' prorogata di un anno".
Testo vigente dal 28 dicembre 1969, tuttora in vigore · versione 298 su Normattiva