Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Desumibilità dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione - Conseguente restrizione rispetto a quanto indicato nel suo dispositivo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'oggetto del giudizio va limitato al comma 2. Benché il rimettente abbia fatto riferimento nel dispositivo all'intero articolo, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale è ricondotto al solo comma indicato, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo .
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti degli enti locali - Somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili - Impignorabilità - Inopponibilità nei confronti dei creditori "qualificati" - Omessa previsione - Denunciata compressione della tutela giurisdizionale in sede esecutiva, tutelata anche in via convenzionale - Assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). Il contrasto con gli evocati parametri risulta dedotto in maniera generica e assertiva, non adducendo il rimettente alcuno specifico e autonomo argomento circa le ragioni per cui la disciplina censurata minerebbe l'effettività della tutela giurisdizionale in sede esecutiva o le concrete modalità lesive dei parametri in esame, ma limitandosi a ricordare - attraverso il mero richiamo a precedenti sentenze - che il diritto di agire in giudizio comprende la fase della tutela esecutiva. L'onere di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che grava sul rimettente non è assolto dal mero richiamo alla giurisprudenza costituzionale, da sola comunque inidonea ad assolvere tale onere ( Precedente citato: ordinanza n. 85 del 2018 ).
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti degli enti locali - Somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili - Impignorabilità - Inopponibilità nei confronti dei creditori "qualificati" - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza e ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159 [comma 2] del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità da esso stabilita - riferita a somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili degli enti locali - sia inopponibile a coloro che vantano crediti riconducibili a una delle finalità da esso stesso prese in considerazione (creditori "qualificati"). La norma censurata non è preordinata a garantire l'interesse individuale dei singoli creditori "qualificati", ma è rivolta ad assicurare la funzionalità dell'ente locale; la stessa intende, infatti, evitare che l'aggressione di una riserva essenziale di denaro, da qualsiasi creditore provenga, possa giungere a impedire determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell'ente. Non sussiste nemmeno l'asserita irragionevole disparità di trattamento, derivante dall'equiparazione tra creditori "protetti" e "ordinari", in quanto essa trova adeguata giustificazione nell'esigenza - espressione del principio costituzionale autonomistico - di non vanificare lo scopo che la stessa norma persegue, potendo i pignoramenti da parte di entrambe le tipologie di creditori minare la funzionalità della pubblica amministrazione locale. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2013, n. 211 del 2003 e n. 155 del 1994 ; ordinanza n. 83 del 2003 ).
Enti locali - Esecuzione forzata nei loro confronti - Inammissibilità di pignoramento presso soggetti diversi dai tesorieri - Lamentata deroga al principio della responsabilità globale del debitore, del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non ammetta procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Limitandosi a fissare una semplice modalità dell’azione esecutiva, evidentemente funzionale all’esigenza di imprimere – secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa disposizione – una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale a tutela dell’interesse pubblico, la norma censurata non risulta, infatti, di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza.
sentenza 83/2003massima n. 27561 Esecuzione forzata - Crediti vantati nei confronti di enti locali - Nullità del processo esecutivo - Rilevabilità d’ufficio - Nullità eccepita dal comune esecutato - Difetto evidente di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per evidente difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la rilevabilità d'ufficio della nullità del processo esecutivo nei confronti dell'ente locale. Come, infatti, riferito dal rimettente, la impignorabilità, con la conseguente nullità del processo esecutivo, risulta essere stata eccepita, nella fattispecie in esame, dal comune esecutato.
Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di enti locali - Impignorabilità di somme destinate a fini espressamente indicati - Mancata esclusione della impignorabilità in caso di emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l’osservanza dell’ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto alla disciplina stabilita per le aziende sanitarie - Dichiarazione di incostituzionalità già adottata negli stessi termini nei confronti di norma di identico contenuto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altre censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso. La norma impugnata – la quale riproduce il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 69 del 1998 – ripropone, infatti, in violazione della garanzia della 'par condicio creditorum', la identica, irragionevole disparità di trattamento fra ente locale ed azienda sanitaria già dichiarata incostituzionale in riferimento alla disciplina applicabile alle unità sanitarie locali, nessun rilievo avendo la circostanza che nell'ordinamento sanitario vigente queste ultime siano state sostituite dalle aziende sanitarie locali. Con assorbimento di ogni altra e diversa censura.