Art. 161Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2002 al 7 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione di un certificato comporta (( la sospensione dell'ultima rata)) del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 7 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art161 · fonte su Normattiva