Art. 167 — Fondo crediti di dubbia esigibilita' e altri fondi per spese potenziali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva