Art. 208Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

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Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:

  • a)per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  • b)per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 ((erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato)) a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
  • c)altri soggetti abilitati per legge.

Testo vigente dal 2 marzo 2001 al 21 agosto 2013 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art208 · fonte su Normattiva