Art. 7-bis — Sanzioni amministrative
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Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 4 febbraio 2003 al 29 maggio 2003 · versione 12 su Normattiva