Art. 104

[1](art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 211)

[2]L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio e' devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'art. 140.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art104 · fonte su Normattiva