Art. 141
[2]Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'articolo 140. L'iscrizione e' fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'iscrizione al fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva