Art. 115
(art. 60, sesto e settimo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307) Nei casi di sospensione o cessazione dell'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, alla presenza di un funzionario all'uopo delegato. Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvede con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 112.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva