Art. 122

(art. 62, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi della cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui al successivo art. 124. Nei casi in cui il titolare, o reggente di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interviene il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia e' aggregata o un ufficiale da questi delegato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art122 · fonte su Normattiva