Art. 31

(art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656, ed articoli 1, 10, 49 e 51 della legge 2 marzo 1963, n. 307) La commissione provinciale per gli uffici locali dovra' essere sentita sulle seguenti materie:

  • 1)istituzione, riorganizzazione e soppressione di ricevitorie e di posti di portalettere;
  • 2)procedimenti disciplinari a carico del personale degli uffici locali e delle agenzie per la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio;
  • 3)conferimento dell'incarico di titolare o reggente di agenzia nel caso di piu' aspiranti;
  • 4)ricorso avverso il provvedimento di revoca dall'incarico di titolare di agenzia;
  • 5)ricorso avverso la sanzione della censura inflitta al personale degli uffici locali e delle agenzie;
  • 6)trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente. La commissione provinciale per gli uffici locali delibera sui ricorsi avverso i trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente disposti dal direttore provinciale nell'ambito della provincia. Delibera, inoltre, su tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art31 · fonte su Normattiva