Art. 116
[1](art. 59 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1° classe sempreche' idoneo. In mancanza, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale purche' in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 112.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva