Art. 112
(art. 60, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'ufficiale delegato e' scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove cio' non sia possibile, tra gli ufficiali delle qualifiche inferiori dello stesso ufficio. Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianita', capacita', idoneita' ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva