Art. 120

[1](art. 62, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]L'ufficiale che assume la titolarita' di una agenzia ai sensi del precedente art. 119 diviene contabile secondario secondo le norme previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art120 · fonte su Normattiva