Art. 68
[1](art. 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Ai direttori e ai reggenti di ufficio locale si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilita' vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato degli ufficiali da loro dipendenti, limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo. I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera del personale autorizzato ad accedere alla agenzia e percio' sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio o del dipendente personale, essa e' chiamata a rispondere verso i terzi. Della custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilita' ed il patrimonio dello Stato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva