Art. 120
[1](art. 62, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'ufficiale che assume la titolarita' di una agenzia ai sensi del precedente art. 119 diviene contabile secondario secondo le norme previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva