Art. 123
[1](art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Nessuna responsabilita' assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva