Art. 124
[1](art. 62, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarita' o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta dall'ufficiale subentrante, previo passaggio di amministrazione alla presenza di un funzionario all'uopo delegato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva