Art. 126

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[1](art. 65, primo, secondo e terzo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Oltre che per brevi incarichi dovute a sostituzione di agenti assenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza puo' essere affidata ai sostituti iscritti nell'elenco provinciale anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego e per chiamata o richiamo alle armi dell'agente. La reggenza e' conferita secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza a chi risiede nella localita'. Nell'ipotesi di piu' aventi titolo alla reggenza residenti nella stessa sede la preferenza e' determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed all'eta'.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art126 · fonte su Normattiva