Art. 128

[1](art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]((Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati. Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sara' concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato. Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato. Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia)).

Testo vigente dal 14 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art128 · fonte su Normattiva