Art. 128
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[1](art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Ai sostituti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio. Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'amministrazione, dei sostituti reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza e' corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese, ridotto alla meta' per gli altri due mesi. Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia, se ii sostituto reggente non riprende servizio, decade dall'incarico. La risoluzione del rapporto di lavori e' subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianita' inferiore ad un anno di servizio continuativo.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva