Art. 129
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973. Leggi il testo vigente →
[1](art. 65, decimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta il medesimo trattamento previsto per gli agenti di ruolo applicati negli uffici locali.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva